Libri

25 Luglio 2009

In preparazione al dottorato in diritto comparato ho intanto letto:

  • L’Apporto della comparazione alla scienza giuridica – a cura di R. Sacco
  • Sistemi giuridici comparati – di A. Gambaro e R. Sacco
  • La tradizione giuridica occidentale – di V. Barsotti e V. Varano
  • An introduction to comparative law – di K. Zweigert e H. Kötz (trad. di T. Weir)

Link II

13 Maggio 2009

Un po’ di gustosi link:

  1. Destroy all monsters di Paul La Farge: interessante articolo sul mondo di Dungeons & Dragons. Nascita e retroscena. Consiglio in particolare la prima metà dell’articolo.
  2. Close the door open the window: manifesto del PD dal punto di vista della fondazione Daje.
  3. Illusionisti del computer: galleria di immagini da La Repubblica.
  4. Why text messages are limited to 160 characters.
  5. Don’t put away your childish things…
  6. Swine Flu – The Big Picture: la famosa galleria fotografica del Boston Globe. Il soggetto è l’influenza “suina”.
  7. Mare crudele: altra galleria da La Repubblica.

A tema più giuridico-politico:

  1. Rights Case Gone Wrong: sull’utilizzo dell’Alien Tort Statute come mezzo per superare l’immunità concessa agli Stati e affermare la responsabilità delle corporation che hanno dato “supporto” a regimi dittatoriali.
  2. India. Il voto più lungo: 714 milioni di elettori per 543 seggi alla camera bassa del parlamento, la Lok Sabha. Più di 1000 partiti, 828.000 sezioni elettorali, 1.300.000 macchinette elettroniche, 6 milioni di funzionari preposti, 35 stati o unioni territoriali. Sono le cifre immense, mastodontiche, commoventi delle elezioni indiane, cominciate il 16 aprile e destinate a concludersi il 13 maggio, con la proclamazione dei risultati il sabato successivo [...]
  3. Migrazioni: l’Italia e l’incognita Libia

Il driver bibliografico “Inbook” serve per le opere che contengono opere di vari autori, come saggi o raccolte.

Vediamo com’è composto il driver bibliografico (contenuto cioè nel file con estensione bib):

@INBOOK{Starace1994,
author = {Vincenzo Starace},
title = {La disciplina dell’ambito della giurisdizione italiana nel progetto di riforma},
shorttitle = {La disciplina},
booktitle = {La riforma del diritto internazionale privato e processuale (raccolta in ricordo di Edoardo Vitta)},
publisher = {Giuffr\`{e}},
year = {1994},
pages = {15},
editor = {Giorgio Gaja}
}

Tre gli elementi degni di nota: booktitle rappresenta il titolo di tutta l’opera; editor è il nome di colui (o coloro) che hanno curato il volume; pages rappresenta la pagina alla quale inizia il saggio (io non l’ho utilizzato).

Lo stile bibliografico per il driver inbook, da copiare nel file standard.bbx, è il seguente:

%% Stile bibliografico per le opere all’interno di libri
\DeclareBibliographyDriver{inbook}{%
\usebibmacro{bibindex}%
\usebibmacro{begentry}%
\printnames{labelname}%
\addcomma\newunit\newblock%
\printfield{title}\isdot%
\addcomma\newunit\newblock%
\printtext{in}\addspace\usebibmacro{maintitle+booktitle}%
\addcomma\newunit\newblock%
\usebibmacro{byeditor+others}%
\addcomma\newunit\newblock%
\usebibmacro{publisher+location+year}%
\usebibmacro{finentry}}

Se utilizzate questo codice, ricordatevi di eliminare quello già presente nel file per il driver inbook. Il simbolo percentuale (%) dopo ogni riga serve ad evitare che biblatex inserisca spazi indesiderati, sballando la formattazione finale (probabilmente ne ho messo un numero esagerato, ma meglio abbondare!). Il risultato del record indicato nell’esempio è il seguente:

Esempio rendering del driver bibliografico inbook

Il nome del “curatore” del volume l’ho lasciato per esteso e non è formattato in maiuscoletto. Per inserire il numero di pagina del saggio è sufficiente aggiungere \printfield{pages}%, sulla scorta dell’esempio indicato alla guida precedente.

Il driver bibliografico “Book” invece indica un……..libro! Manuali e monografie ma non le opere all’interno di raccolte, per le quali useremo inbook.

Vediamo com’è composto il driver bibliografico (contenuto cioè nel file con estensione bib):

@BOOK{Mosconi2007,
title = {Diritto internazionale privato e processuale},
shorttitle = {Diritto internazionale privato e processuale},
publisher = {Utet giuridica},
year = {2007},
author = {Franco Mosconi and Cristina Campiglio},
volume = {1},
pages = {426},
edition = {4}
}

Nell’esempio il valore del tag shorttitle è uguale a quello del tag title, ma solo per un caso! Notare come in presenza di più autori si utilizzi come collegamento l’operatore and. Io non ho messo il luogo di pubblicazione. Se lo volete aggiungere, basta aggiugnere il tag location, ad es. location = {Roma}, (ricordarsi la virgola dopo la graffa di chiusura, virgola che può essere omessa solo per l’ultimo valore: nell’esempio edition!). Tuttavia indicando sia il luogo di pubblicazione che l’editore, il risultato estetico non è granché. Consiglio di scegliere solo uno dei due oppure di creare una macro personalizzata (su esempio di una di quelle già presenti).

Lo stile bibliografico per il driver book, da copiare nel file standard.bbx, è il seguente:

%% Stile bibliografico per i libri
\DeclareBibliographyDriver{book}{%
\usebibmacro{bibindex}%
\usebibmacro{begentry}%
\printnames{labelname}%
\addcomma\newunit\newblock%
\usebibmacro{title}%
\addcomma\newunit\newblock%
\usebibmacro{byeditor}%
\addcomma\newunit\newblock%
\usebibmacro{publisher+location+year}%
\usebibmacro{finentry}}

Se utilizzate questo codice, ricordatevi di eliminare quello già presente nel file per il driver book. Il simbolo percentuale (%) dopo ogni riga serve ad evitare che biblatex inserisca spazi indesiderati, sballando la formattazione finale (probabilmente ne ho messo un numero esagerato, ma meglio abbondare!). Il risultato del record indicato nell’esempio è il seguente:

Esempio rendering del driver bibliografico book

Come si può notare non è presente né l’edizione, né il numero di pagine totali, né tanto meno il numero del volume. Questa scelta può essere modificata dallo stile (in realtà per il discorso del volume, dovrebbero essere utilizzati i driver “collection” e “incollection”). Sarà sufficiente aggiungere allo stile indicato per il “book” \usebibmacro{volume}% nel punto desiderato, seguito da \addcomma\newunit\newblock% ad es.

\addcomma\newunit\newblock%
\usebibmacro{byeditor}%
\addcomma\newunit\newblock%
\usebibmacro{volume}%
\addcomma\newunit\newblock%
\usebibmacro{publisher+location+year}%
\usebibmacro{finentry}}

N.B: la macro \usebibmacro{volume}% è una di quelle personalizzate indicate in questa parte della guida.

In modo analogo possono essere aggiunti \printfield{pagetotal}% (per il numero totale di pagine del volume) o \printfield{edition}% (per indicare l’edizione). I campi verranno automaticamente formattati in modo particolare. Per ottenere effetti particolari è necessario creare macro personalizzate.

Il driver bibliografico “Article” dovrebbe appunto essere utilizzato per gli articoli, e così ho fatto.

Vediamo com’è composto il driver bibliografico (contenuto cioè nel file con estensione bib):

@ARTICLE{Biavati2002,
author = {Paolo Biavati},
title = {Criteri interpretativi in tema di proroga della giurisdizione e di foro contrattuale},
shorttitle = {Criteri interpretativi in tema di proroga},
journal = {Corriere giuridico},
shortjournal = {Corr. giur.},
year = {2002},
volume = {5},
pages = {661},
note = {Trib. Trento, 2 Novembre 2001, Phoenix}
}

I tag sono abbastanza intuitivi, direi. L’unico che merita spiegazioni è note che ho utilizzato per indicare se l’articolo è una nota di commento ad una sentenza. Può anche essere omesso, naturalmente: se è mancante non verrà preso in considerazione dallo stile. I tag shorttitle e shortjournal serviranno, invece, per lo stile abbreviato di citazione nel testo (a pie’ di pagina).

Lo stile bibliografico per il driver article, da copiare nel file standard.bbx, è il seguente:

%% Stile bibliografico per gli articoli
\DeclareBibliographyDriver{article}{%
\usebibmacro{bibindex}%
\usebibmacro{begentry}%
\printnames{labelname}%
\addcomma\addspace\newunit\newblock%
\printfield{title}\addspace\usebibmacro{nota}%
\addcomma\newunit\newblock%
\usebibmacro{byauthor}%
\newunit\newblock%
\usebibmacro{byeditor+others}%
\newunit\newblock%
\printfield{version}%
\newunit\newblock%
\printtext{in}\space%
\usebibmacro{journal}%
\addcomma\space\newunit%
\printfield{year}%
\addcomma\space\newunit%
\usebibmacro{volume}%
\setunit{\bibpagespunct}%
\printfield{pages}%
\newunit\newblock%
\usebibmacro{pageref}%
\usebibmacro{finentry}}

Se utilizzate questo codice, ricordatevi di eliminare quello già presente nel file per il driver article (ove presente). Il simbolo percentuale (%) dopo ogni riga serve ad evitare che biblatex inserisca spazi indesiderati, sballando la formattazione finale (probabilmente ne ho messo un numero esagerato, ma meglio abbondare!). Il risultato del record indicato nell’esempio è il seguente:

Esempio rendering driver bibliografico article

Finalmente siamo giunti al cuore del tutorial: lo stile personalizzato per i riferimenti bibliografici. Questa puntata tratterà dello stile della bibliografia. La scorsa era relativa al preambolo e alle note ERT.

Procuratevi un buon editor di testo. Consiglio di utilizzare vim o Kate su Linux; PsPad o Notepad++ su Win.

La prima cosa da fare è creare qualche record nella bibliografia, come descritto qui (a mano o con un programma apposito). Per la mia tesi ho utilizzato questi tipi di “driver”:

  • Article – per gli articoli
  • Book – per manuali e monografie
  • Incollection – per i saggi all’interno di raccolte
  • Customa – per i casi della Corte di Giustizia Europea
  • Customb – per i casi delle corti italiane

Per scelta, ho deciso di personalizzare lo stile bibliografico di tutti gli elementi, anche per un discorso di uniformità estetica, ma è possibile utilizzare uno degli stili predefiniti per gli elementi ordinari, e limitarsi ad impostare uno stile per i casi della CGE (customa) e i casi delle corti italiane (customb).

Per prima cosa occorre creare due file da posizionare nella cartella base:

  • style.bbx – che conterrà lo stile per la bibliografia
  • citation.cbx – per lo stile delle citazioni a pie’ di pagina

il primo dei due può essere ottenuto copiando il file standard.bbx dalla cartella /usr/share/texmf/tex/latex/biblatex/bbx/ (su Win sarà qualcosa di analogo, partendo da C:\MikTeX). Da quel file rimuoveremo le righe di codice che intendiamo personalizzare, ma potremo conservare lo stile per i driver che non intendiamo modificare. Inoltre nel file sono incluse alcune “macro” (cioè funzioni) utili per la formattazione dei record bibliografici. Nello stile che ho creato ho modificato i seguenti record:

  • \DeclareBibliographyDriver{article}
  • \DeclareBibliographyDriver{book}
  • \DeclareBibliographyDriver{incollection}

e ne ho scritti due nuovi:

  • \DeclareBibliographyDriver{customa}
  • \DeclareBibliographyDriver{customb}

E importante tenere a mente che deve esserci una corrispondenza tra i tag (es. author, title, journal, etc.) indicati nel record bibliografico e quelli indicati nello stile.

Indicherò lo stile in un post separato per ogni driver.

Nella documentazione di biblatex si trovano spiegati tutti gli elementi che utilizzerò. Mi limito a segnalare che \usebibmacro{nome_macro} serve ad utilizzare una funzione che dev’essere definita con \newbibmacro{nomemacro}{funzione}. Mentre la differenza tra \printfield, \printname, \printlist risiede nel diverso campo di riferimento. Infine \printtext{testo} stampa il testo compreso tra le graffe. La punteggiatura è meglio indicarla utilizzando i comandi specifici, in modo che biblatex possa modificarla ove necessario: es. \space, \addot, \semicolon, \addcomma

Indice (i link al momento debito :P ):

  • Article
  • Book
  • Incollection
  • Customa – casi CGE
  • Customb – casi ITA

Intanto indico le macro personalizzate che dovranno essere inserite nel file:

%%Modifico lo stile con cui vengono stampati alcuni campi, li rendo corsivi
\DeclareFieldFormat[article]{citetitle}{\mkbibemph{#1}}
\DeclareFieldFormat{shortjournal}{\mkbibemph{#1}}
\DeclareFieldFormat[article]{title}{\mkbibemph{#1}}
\DeclareFieldFormat[book]{title}{\mkbibemph{#1}}
\DeclareFieldFormat[incollection]{title}{\mkbibemph{#1}}

%%Per evitare che il campo editor si comporti come il campo name e i cognomi siano stampati in maiuscoletto
\DeclareNameFormat{byeditor}{%
\renewcommand*{\mkbibnamelast}[1]{#1}%
\iffirstinits%
{\usebibmacro{name:first-last}{#1}{#4}{#5}{#7}}%
{\usebibmacro{name:first-last}{#1}{#3}{#5}{#7}}%
\usebibmacro{name:andothers}}

\newbibmacro*{begentry}{}
\newbibmacro*{finentry}{\finentry}

%%Testo corsivo
\DeclareFieldFormat{emph}{\emph{#1}}

%%%%Macro personalizzate

%Journal per le sentenze ITA
\newbibmacro*{journal:casiITA}{%
\iffieldundef{journaltitle}
{\printtext{in}\addspace\printtext[emph]{banca dati online De Jure}}%
{\printtext{in}\addspace%
\printfield{journaltitle}%
\addcomma\space%
\printfield{volume}\printfield{part}%
\addcomma\newunit\newblock%
\printfield{note}%
\addcomma\newunit\newblock%
\usebibmacro{chapter+pages}%
\newunit%
\usebibmacro{pageref}}%
}

%Per aggiungere agli articoli la sentenza che annotano
\newbibmacro*{nota}{%
\iffieldundef{note}%
{}%
{\printtext{(nota a}\addspace\printfield{note}\printtext{)}}}

%Macro per il numero di volume
\newbibmacro*{volume}{%
\iffieldundef{volume}%
{}%
{\printtext{vol.}\addnbthinspace\printfield[default]{volume}%
\iffieldundef{number}%
{}%
{\addcomma\addnbspace\printtext{n.}\addnbthinspace\printfield{number}}}}

%Per aggiungere il numero delle sentenze italiane (che potrebbe mancare)
\newbibmacro*{casenumber}{%
\iffieldundef{number}%
{}%
{\newunit\printtext{n.}\addnbthinspace\printfield{number}\addcomma\addspace}}

Le prime tre dichiarazioni sono puramente di stile, mentre i campi dopo

%%%%Macro personalizzate

devono essere per forza aggiunti, altrimenti LyX restituirà un errore in sede di elaborazione del documento.

… e lode!

21 Aprile 2009

Il giorno è arrivato ed è passato!

Ha lasciato un 110 e lode sul campo e qualche foglia di alloro………sono dottore in giurisprudenza!

Il tutto è dedicato a mio babbo.

-1 ?!?!?!?

19 Aprile 2009

-1!
che tensione!

In questa puntata si affrontano altri elementi da introdurre nel preambolo del documento di LyX. L’ultimo capitolo parlava della bibliografia.

Il preambolo del documento di LyX si apre, lo ricordo per l’ultima volta, dal menu Documento>Impostazioni selezionando, nella finestra che si apre, il pannello Preambolo di LaTeX.

Se avete seguito il tutorial fino a qua, il preambolo dovrebbe già contenere

%Utilizzo il pacchetto \biblatex
\usepackage{biblatex}

%%Inserisco i path dei vari file della bibliografia
\bibliography{/home/giacomo/tesi/bibliografia,/home/giacomo/tesi/biblio_articoli_generale,/home/giacomo/tesi/CGE-cases,home/giacomo/tesi/ITA-cases}

Rispettivamente l’utilizzo del pacchetto biblatex (questa stringa dovrà poi essere modificata nelle prossime puntate, quindi tutti all’erta!) e l’indicazione dei file della bibliografia (ricordo che le righe precedute dal simbolo percentuale -%- sono commenti e non vengono interpretate dal programma).

Per preparare il campo ai file di stile personalizzati, devo inserire nel preambolo ulteriori dati:

%Tracker per le citazioni
\ExecuteBibliographyOptions{ibidtracker=constrict,loccittracker=strict,opcittracker=strict,citetracker=context,idemtracker=constrict,pagetracker=page}

%%Imposto il titolo per le sezioni della bibliografia relative ai casi della Corte di Giustizia europea e delle corti italiane
\defbibheading{CasiCGE}{\section* {Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea}}
\defbibheading{CasiITA}{\section* {Giurisprudenza delle corti italiane}}
\defbibheading{Biblio}{\section* {Dottrina}}

%%Per stampare tutti i riferimenti contenuti nelle varie bibliografie
\nocite{ *}

%Nomi in maiuscoletto
\def\mkbibnamelast#1{{\hyphenrules{nohyphenation}\textsc{#1}}}

La prima sezione attiva dei tracker che saranno essenziali per l’utilizzo di meccanismi come “Ivi” e “Ibidem”. Per ora inserite le opzioni “sulla fiducia”.

La seconda sezione dovrà essere personalizzata, quella indicata rappresenta solo un esempio. Si tratta di un meccanismo utile a dividere la bibliografia in sezioni differenti a seconda del tipo di riferimento bibliografico. Per la mia tesi ho voluto dividere la bibliografia in tre sezioni: una relativa alla giurisprudenza della CGE, una per la giurisprudenza delle corti italiane e un’altra per tutto il resto. Il meccanismo di riparto tra le varie sezioni ruota sull’assegnazione di parole chiave ai record bibliografici, ma lo vedremo in seguito. Per ora ci limiteremo ad impostare i titoli e l’aspetto delle sezioni della bibliografia. Il comando si compone di tre parti:

  • \defbibheading è il comando di biblatex.
  • {CasiCGE} è l’etichetta del comando (deve essere un valore univoco per il documento, ma può essere scelto a piacere).
  • {\section* {Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea}} rappresenta il titolo. Quest’ultima parte è composta da un comando (section*) che istruisce LaTeX a creare una nuova sezione (section) non numerata (perché è presente l’asterisco) che non verrà nemmeno inserita nell’indice generale (mostrerò un sistema per avere l’indicazione della bibliografia nell’indice). La seconda sezione (racchiusa nel secondo paio di parentesi graffe) è il titolo vero e proprio che verrà stampato nel documento finale. Avendo costruito la bibliografia come un capitolo non numerato (chapter*), ho ritenuto opportuno che le varie sezioni fossero appunto delle section*. Questa scelta è puramente estetica e non vincolante!

La terza parte indica a LaTeX che dovranno essere inseriti nella bibliografia tutti i record contenuti nei file bib.Il comportamento normale, invece, è che siano inserite solo le opere effettivamente citate nel lavoro. Si tratta di un’opzione utile nella fase iniziale della scrittura, quando ancora non si sono inserite molte opere nel testo e si desidera controllare la correttezza di tutti i riferimenti bibliografici. Al termine del lavoro non dovrebbe essere più necessario e potrà essere rimosso o più semplicemente commentato, così:

%%Per stampare tutti i riferimenti contenuti nelle varie bibliografie
%\nocite{ *}

L’ultima parte serve ad impostare il maiuscoletto per i cognomi degli autori. Nel mio stile ho ritenuto di stampare solo il cognome, ma più avanti darò istruzioni su come stampare anche il nome.

Per stampare la bibliografia con il pacchetto biblatex, è necessario inserire alcuni comandi in LaTeX. Per inserire del codice di LaTeX direttamente nel documento di LyX è sufficiente selezionare dal menu Inserisci la voce Codice TeX. Nel punto in cui si trova il cursore si aprirà un riquadro dai contorni rossi, il cui testo sarà appunto in rosso. Si tratta delle note “ERT“, ossia Evil Red Text. Sono istruzioni che bypassano l’intermediazione di LyX e impartiscono comandi direttamente nel linguaggio finale, cioè TeX.

Per inserire la bibliografia, occorre porsi al termine del documento padre, dopo le righe che indicano l’inserimento dei documenti figlio, e creare un capitolo non numerato con il titolo “Bibliografia”. Andare a capo e inserire, in una nota ERT, il seguente codice:

\printbibliography[heading=CasiCGE,keyword=CGE]
\printbibliography[heading=CasiITA,keyword=ITA]
\printbibliography[heading=Biblio,notkeyword=CGE,notkeyword=ITA]

Come anticipato ogni comando stamperà una sezione della bibliografia, inserendo solo i record che possiedano un tag keyword con valore corrispondente a quello indicato. Il titolo della sezione dipende dalle impostazioni inserite nel preambolo, come visto poco sopra. Nello specifico, il codice dell’esempio stamperà due sezioni dedicate ai record con parola chiave CGE e ITA, infine una terza sezione contente tutti i record con esclusione (notkeyword=) dei record già stampati. N.B. se nel comando finale non si escludono esplicitamente i record già inseriti, questi verranno nuovamente stampati!

Per inserire la bibliografia nell’indice, occorre “forzare” la mano di LaTeX: posizionare il cursore nella sezione chapter* che ha per titolo “Bibliografia”, prima del titolo stesso e inserire un’altra nota ERT. Nella nota scrivere:

\addcontentsline{toc}{chapter}{}
\addcontentsline{toc}{section}{\scshape{Bibliografia}}

ok, qua da utente LaTeX mi dovrei un po’ vergognare, ma tant’è: ho utilizzato il primo comando solo per distanziare nell’indice il record bibliografia dal resto dell’indice. Infatti il primo comando non stampa che un titolo vuoto. Con il secondo, invece, forzo LaTeX ad aggiungere una riga alla bibliografia che apparirà esteticamente come fosse una “sezione” (l’ho preferita al “capitolo” per ragioni estetiche) e che avrà come titolo proprio “Bibliografia”. La voce viene inserita nell’indice nello spazio appropriato, a seconda della posizione della nota ERT nel documento. In questo caso siamo alla fine del documento, perciò l’indicazione della Bibliografia verrà inserita come ultima voce dell’indice (controllate la corrispondenza dei numeri di pagina).

Il risultato dovrebbe essere qualcosa del tipo:

Schermata di LyX con ERT

Schermata di LyX con ERT

Apprendendo la notizia da Conflict of Laws.net, segnalo che il Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht ha rilasciato un “preliminary draft of “Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property“. La bozza contiene una prima sezione dedicata alla giurisdizione, una seconda dedicata alla legge applicabile e una terza relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze. L’influenza del Regolamento 44/2001 relativamente alla prima sezione, che ho scorso velocemente, pare notevole.

In particolare per la Prorogation of jurisdiction, la regola è analoga, pur con profonde differenze:

Section 3: Prorogation of jurisdiction
Article 2:301: Choice of court
(1) If the parties have agreed that a court or the courts of a State are to have jurisdiction to settle any disputes which have arisen or which may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have jurisdiction to decide on all contractual and non-contractual obligations and all other claims arising from that legal relationship unless the parties express an intent to restrict the court’s jurisdiction. Such jurisdiction shall be exclusive unless the parties have agreed otherwise.
(2) Subject to paragraphs 3 to 5, the validity of a choice of court agreement shall be determined according to the national law of the State of the designated court or courts.
(3) An agreement conferring jurisdiction shall be either
(a) in writing or evidenced in writing; any communication by electronic means which provides a durable record of the agreement shall be equivalent to “writing”; or
(b) in a form which accords with the practices which the parties have established between themselves; or
(c) in international trade or commerce, in a form which accords with a usage of which the parties are or ought to have been aware and which in such trade or commerce is widely known to, and regularly observed by, parties to contracts
of the type involved in the particular trade or commerce concerned.
(4) Agreements shall have no legal force if the courts whose jurisdiction they purport to exclude have exclusive jurisdiction by virtue of Article 2:401.
(5) A choice of court agreement that forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract.

Article 2:302: Appearance of defendant
Apart from jurisdiction derived from other provisions of the Principles, a court or the courts of a State before which a defendant enters an appearance shall have jurisdiction. This rule shall not apply where appearance was entered to contest the jurisdiction, or where anothercourt has exclusive jurisdiction by virtue of Article 2:401.

Il testo inglese degli articoli 23 e 24 del Regolamento 44/2001/CE è:

Prorogation of jurisdiction
Article 23
1. If the parties, one or more of whom is domiciled in a Member State, have agreed that a court or the courts of a Member State are to have jurisdiction to settle any disputes which have arisen or which may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have jurisdiction. Such jurisdiction shall be exclusive unless the parties have agreed otherwise. Such an agreement conferring jurisdiction shall be either:
(a) in writing or evidenced in writing; or
(b) in a form which accords with practices which the parties have established between themselves; or
(c) in international trade or commerce, in a form which accords with a usage of which the parties are or ought to have been aware and which in such trade or commerce is widely known to, and regularly observed by, parties to contracts of the type involved in the particular trade or commerce concerned.
2. Any communication by electronic means which provides a durable record of the agreement shall be equivalent to “writing”.
3. Where such an agreement is concluded by parties, none of whom is domiciled in a Member State, the courts of other Member States shall have no jurisdiction over their disputes unless the court or courts chosen have declined jurisdiction.
4. The court or courts of a Member State on which a trust instrument has conferred jurisdiction shall have exclusive jurisdiction in any proceedings brought against a settlor, trustee or beneficiary, if relations between these persons or their rights or obligations under the trust are involved.
5. Agreements or provisions of a trust instrument conferring jurisdiction shall have no legal force if they are contrary to Articles 13, 17 or 21, or if the courts whose jurisdiction they purport to exclude have exclusive jurisdiction by virtue of Article 22.

Article 24
Apart from jurisdiction derived from other provisions of this Regulation, a court of a Member State before which a defendant enters an appearance shall have jurisdiction. This rule shall not apply where appearance was entered to contest the jurisdiction, or where another court has exclusive jurisdiction by virtue of Article 22.

Come si può notare nei Principles vi sono due previsioni innovative:

(2) Subject to paragraphs 3 to 5, the validity of a choice of court agreement shall be determined according to the national law of the State of the designated court or courts.

e

(5) A choice of court agreement that forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract.

La seconda codifica un principio che anche nell’ambio del Regolamento è ampiamente riconosciuto, tanto da potersi definire “pacifico”. La prima disposizione, però, prende posizione in merito ad una querelle che si è sviluppata intorno all’art. 23 del Regolamento e che tende ad escludere l’applicazione della legge del foro indicato nella clausola in favore della legge derivante dalle norme di conflitto del foro adito.

In un’ottica più generale, il foro “ordinario” differisce lievemente da quello del Regolamento, in quanto l’art. 2:102 dei Principles parla di residenza abituale (habitual residence) laddove l’art. 2 del Regolamento parla di domicilio. La differenza risiede che nel primo caso si dovrà guardare al “principal place of business” o a “where the person habitually resides and where the centre of this person’s interests is to be found“, invece nel secondo saranno le regole dello Stato nel quale si asserisce avere il domicilio a fornire la risposta corretta:

Article 59
1. In order to determine whether a party is domiciled in the Member State whose courts are seised of a matter, the court shall apply its internal law.
2. If a party is not domiciled in the Member State whose courts are seised of the matter, then, in order to determine whether the party is domiciled in another Member State, the court shall apply the law of that Member State.

Per le persone giuridiche invece continua ad applicarsi la triade “statutory seat, central administration or principal place of business“.

Nonostante la mia relativa ignoranza in materia, meritano attenzione le seguenti disposizioni:

Article 2:202: Infringement
(1) In disputes concerned with infringement of an intellectual property right, a person may be sued in the courts of the State where the alleged infringement occurs or may occur.
(2) For the purposes of paragraph 1, an infringement occurs in a State where the intellectual property right exists, provided that
(a) the defendant has substantially acted or has taken substantial preparatory action to initiate or further the infringement, or
(b) the activity by which the right is claimed to be infringed has substantial effect within, or is directed to, the territory of that State.

Article 2:203: Extent of jurisdiction over infringement claims
(1) Subject to paragraph 2, a court whose jurisdiction is based on Article 2:202 shall have jurisdiction in respect of infringements that occur or may occur within the territory of the State in which that court is situated.
(2) In disputes concerned with infringement carried out through ubiquitous media such as the Internet, the court whose jurisdiction is based on Article 2:202 shall also have jurisdiction in respect of infringements that occur or may occur within the territory of any other State, provided that the infringement has no substantial effect in the State, or any of the States, where the infringer is habitually resident (Article 2:102) and
(a) substantial activities in furtherance of the infringement in its entirety have been carried out within the territory of the country in which the court is situated, or
(b) the harm caused by the infringement in the State where the court is situated is substantial in relation to the infringement in its entirety.

La disposizione dell’art. 2:203, numero 2, considera l’utilizzo di ubiquitous media, superando, mutatis mutandis la limitazione imposta dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-68/93, Shevill. L’attore avrà la possibilità di concentrare tutte i risarcimenti in un qualsiasi Stato dove si sono verificati dei danni (o la maggior parte dei danni), pur dovendo preferirsi lo Stato di residenza del danneggiante.

Ultima, brevissima, annotazione è relativa al paragrafo 2:701

Section 7: Coordination of proceedings
Article 2:701: Congruent proceedings
(1) Where proceedings involving the same cause of action and between the same parties are brought in the courts of different States, any court other than the court first seized shall stay its proceedings unless
(a) the court later seized has exclusive jurisdiction under these Principles, or
(b) it is manifest that the judgment from the court first seized will not be recognized under these Principles.
(2) Any court other than the court first seized may terminate the stay of its proceedings if
(a) the proceedings in the court first seized do not proceed within reasonable time, or
(b) the court first seized has decided not to hear the case.

A differenza della disciplina del Regolamento, la litispendenza pare operare nel senso di priviliegiare la scelta del foro qualora presenti un carattere di esclusività. Questo in ragione della differenza tra il paragrafo 2:701 dei Principles e l’art. 25 del Regolamento 44/2001 che limita il caso della “exclusive jurisdiction” all’art. 22 del Regolamento stesso, e non anche all’art. 23 relativo alla proroga di competenza. Il paragrafo 2:701 dei Principles invece si riferisce solo alla esclusività del foro, qualità che può essere vestita anche nella elezione convenzionale del foro competente.
Tale scelta è preferibile, pur segnalandosi una terza via: sarebbe opportuno lasciare intatto l’operare della litispendenza nel senso della prevenzione. Il giudice adito per primo, per quanto non indicato nella proroga di competenza eccepita dal convenuto, dovrebbe avere la prima parola nel giudicare se prima facie (ecco l’escamotage) la proroga esista o meno, e se risulti chiaramente qual’è il giudice indicato dalle parti. In caso positivo allora dovrebbe essere tenuto a rinviare le parti davanti al giudice indicato nella causa, poiché vi è ragione di ritenerlo più idoneo (in quanto indicato dalle parti) a giudicare della validità della clausola di proroga. In caso negativo, potrebbe trattenere la causa per ulteriori accertamenti o approfondimenti relativi alla competenza giurisdizionale e, in ultima analisi, porebbe trattenere presso di sé la controversia qualora si convinca della palese inesistenza della clausola stessa o dell’indeterminabilità. In questo modo si reprimerebbero contegni abusivi e meramente dilatori del convenuto che allegasse l’esistenza di un’improbabile proroga di competenza, evitando la rigidità di una kompetenz-kompetenz che obbligasse ogni volta automaticamente di adire il giudice indicato nella (asserita) proroga. Allo stesso tempo si valorizzerebbe una sorta di procedural justice nel senso di consentire al giudice indicato in una clausola di proroga, prima facie esistente, di giudicare su di essa.
Sull’ultimo punto, si v. anche Fentiman, Nota critica a CGE, C-116/02, Gasser, in Common Market Law Review, 2005, p. 241.

Questo particolare meccanismo relativo alla litispendenza (almeno nella ricostruzione che appare più immediata) e la previsione dell’applicazione della legge del foro designato, rendono i Principles un interessante campo di prova e di innovazione rispetto alla disciplina del Regolamento.